Il consenso matrimoniale è un atto di volontà nel quale i futuri sposi esprimono la loro ferma intenzione di acconsentire al matrimonio o di ripeterne gli impegni in modo solenne. Il diritto civile presume che i soggetti che danno il consenso siano capaci di intendere e di volere e che siano consapevoli degli effetti permanenti di tale decisione.
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Il Consenso Matrimoniale
In base a quanto detto quindi, per dare il consenso è necessario possedere dei requisiti di capacità richiesti espressamente dalla legge e che la loro mancanza, al momento della formazione del consenso, lo rende viziato e dunque suscettibile di annullamento.
Quando sussistono i motivi per annullare il matrimonio, questi sono motivati dai cosiddetti “vizi” del consenso. Vediamo quali sono i casi.
I vizi del consenso
Nel matrimonio civile come in quello religioso, è fondamentale la manifestazione di un consenso libero e autodeterminato, scevro da qualsiasi vizio. Lo stesso legislatore, infatti, ha previsto in modo determinato i casi di vizio della volontà, tra i quali elenca:
La Violenza
La violenza si esplicita nel caso in cui uno dei coniugi sia stato costretto a dare il proprio consenso perché sottoposto a violenza morale. In tale ipotesi, però, è necessario provare che vi sia stata una minaccia grave, effettiva e attuale, idonea a far temere un notevole e ingiusto male e che venga manifestata con gesti, parole o con scritti. Per queste situazioni si tiene conto dell’età, del sesso e della posizione sociale.
Il Timore
Quando il matrimonio viene vissuto come l’unica via d’uscita per sottrarsi a un pericolo di eccezionale gravità, come ad esempio nel caso in cui ci si voglia sottrarre a una persecuzione familiare o sociale. Il timore putativo, basato cioè solo su sentimenti di disperazione e angoscia, o quello reverenziale, invece, non integrano casi di annullamento. In questi casi non è necessario un male notevole e ingiusto, ma tale che possa far venir meno la formazione libera della volontà di impegnarsi nel sodalizio matrimoniale.
L’Errore
Anche se sembra qualcosa di assurdo, gli annullamenti causati da vizio di errore è molto più comune di quello che si pensi. L’errore sulle qualità personali del coniuge e sull’identità integrano vizi del consenso. Il secondo caso, in particolare, si verifica con il matrimonio per procura come succedeva in tempo di guerra. Altri casi di errore sono la malattia psichica o fisica, la deviazione sessuale, una sentenza di condanna per aver commesso un delitto non colposo, per reati di prostituzione, per una dichiarazione di delinquenza professionale o abituale e infine in caso di gravidanza nascosta. Tutti questi casi devono riguardare situazioni passate o presenti ma mai future e impedire l’effettivo e regolare corso della vita matrimoniale.
La Simulazione
Simulazione totale e parziale: si verifica nel caso di accordo tra gli sposi di non adempiere agli obblighi e ai diritti che discendono dal patto coniugale. Questo vizio può riguardare un progetto preciso finalizzato al divorzio, nel caso di cittadini stranieri che intendono ottenere un permesso di soggiorno, un visto o la cittadinanza italiana.
Vi sono, inoltre, casi in cui si ricorre alla simulazione per ottenere vantaggi ereditari o economici, come ad esempio l’acquisizione della pensione di reversibilità o semplicemente per garantirsi stabilità economica fino alla morte del coniuge.
La simulazione parziale, infine, si verifica quando esiste un accordo tra gli sposi di disattendere alcuni diritti-doveri che discendono dal matrimonio. Può essere l’idea di non avere figli nonostante l’assenza di impedimenti fisici, la mancanza di convivenza o la contrazione di nuovo matrimonio dopo meno di un anno.
La simulazione non va confusa con la riserva mentale, che si realizza quando uno dei due coniugi avanza riserve sul matrimonio ma le lascia alla propria sfera interiore senza manifestarle all’altra parte. In questi casi si parla di simulazione unilaterale e non ha rilevanza giuridica.
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Francesco Russotto – Fotografo Matrimoni Roma
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